Siamo pronti a recepirequalsiasi esigenza aziendale consentendo di ottemperare a tutti gli obblighi di legge.

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LA GM MEDICAL DISPONE DI PERSONALE QUALIFICATO AL RILASCIO DI IDONEITA' A LAVORI IN AMBIENTI ECCEZIONALI: LAVORI IN IPERBARISMO/IPOBARISMO E SUBACQUEI, RISPETTANDO LA NORMATIVA UNI 11366 E NEL RISPETTO DELLE NORME STABILITE A LIVELLLO INTERNAZIONALE ECHM/EDTC.
IL TEAM SI COMPONE DI UN MEDICO IPERBARICO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE SANITARIE E DI UN CONSULENTE TECNICO IPERBARICO.
POSSIBILITA' DI ASSISTENZA MEDICA E/O TECNICA SIA ATTIVA CHE IN REPERIBILITA' 24h/24h.
LA GM MEDICAL OFFRE LA POSSIBILITA' DI NOLEGGIO DI IMPIANTI IPERBARICI A NORMA DI LEGGE ALLOGGIATI IN CONTAINER E TRASPORTABILI IN TUTTA ITALIA ED EUROPA PER CANTIERI SUBACQUEI ED IN GENERE PER TUTTI QUEI LAVORI CHE RICHIEDONO LA PRESENZA SUL LUOGO DI IMPIANTI IPERBARICI DI EMERGENZA.


Dal 20.01.2012, la qualifica di “medico subacqueo” è stata introdotta in un decreto legge. Il Consiglio dei Ministri ha adottato – nel decreto legge sulle liberalizzazioni, articolo 16, comma 4 – la norma UNI 11366 sulla sicurezza del lavoro subacqueo industriale come regolamento attuativo del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 (legge che regola l’attività mineraria).

ART. 16, comma 4 – norma UNI 11366:

  • 3.13 consigliere medico di società: Specialista medico subacqueo designato da una ditta o un ente per la gestione delle emergenze mediche su cantiere di lavoro subacqueo industriale o per la gestione degli aspetti di medicina subacquea professionale.
  • 3.32 specialista medico subacqueo: Medico specialista in medicina del nuoto e dell’attività subacquea o diplomato da master universitario di 2° livello in medicina subacquea e iperbarica.

Con le modifiche proposte (ndr: alla DPR sull’attività mineraria) si ritiene che saranno a breve riavviati investimenti da parte di 20 operatori per oltre 4 miliardi di euro.
Sarà evitato, inoltre, un contenzioso relativo agli affidamenti ingenerati per titoli abilitativi rilasciati e sospesi, con conseguente esposizione debitoria dello Stato a titolo risarcitorio per danno emergente e per lucro cessante, stimabile per non meno di 300 milioni di euro, nonché relativa alle spese di decommissioning degli impianti esistenti. L'ultimo comma riguarda lo sviluppo e la promozione delle attività offshore.

Le aziende italiane che si dedicano ai lavori subacquei sono più di 1.500, con un fatturato di oltre 700 milioni di euro per il solo settore degli idrocarburi offshore in acque nazionali e all'estero. Al fine di favorire la crescita e la concorrenzialità degli operatori italiani che operano nel settore, soprattutto nel mercato internazionale, si rende necessario completare il quadro normativo di riferimento. Infatti, l'articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.886, mentre prescrive che, ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori, le operazioni da effettuarsi con l'impiego di operatori subacquei devono essere effettuate nel rispetto delle norme specifiche in materia e delle regole della buona tecnica, nulla specifica in merito alle effettive modalità di conduzione delle stesse. Per questi motivi, il rinvio esplicito alla norma UNI 11366 "Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee e iperbariche professionali al servizio dell'industria" fornirà un puntuale riferimento alla gestione delle attività subacquee che, per la specificità ambientale che le caratterizza, necessita di norme specifiche che possano garantire il raggiungimento dei più alti livelli di sicurezza a tutti.

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